REGOLAMENTO ASSEGNAZIONE BORSE DI STUDIO
(Artt. 2 e 4 Statuto della Associazione Massimiliano Iaquinta)
Art. 1 – Finalità
1.1 L’Associazione di volontariato “Massimiliano Iaquinta” ha come scopo quello di premiare lo studente più meritevole delle scuole di secondo grado di San Giovanni in Fiore mediante l’istituzione di una borsa di studio per ogni anno scolastico.
1.2 La borsa di studio potrà consistere in un viaggio studio da svolgere in Italia o all’estero della durata minima di 7 giorni, ovvero, in caso di impossibilità di effettuazione del viaggio, in una corrispondente somma da destinare alla copertura delle tasse universitarie oppure all’acquisto di materiale didattico necessario allo studio (libri, materiale informatico hardware e/o software, contributi iscrizione a corsi di specializzazione post diploma, ecc.).
1.3 Come disposto dall’art. 4 dello Statuto dell’Associazione, nel caso in cui le rendite della Associazione risultino superiori rispetto all’importo di una singola borsa di studio, sarà facoltà degli Amministratori destinare l’eccedenza alla premiazione di uno o più ulteriori studenti meritevoli.
Art. 2 – Oggetto
2.1 Il presente regolamento disciplina il conferimento delle borse di studio istituite dall’Associazione di volontariato “Massimiliano Iaquinta”; in particolare, come disposto dall’art. 2 dello Statuto della predetta Associazione, stabilisce i requisiti di ordine economico richiesti per concorrere all’assegnazione delle borse di studio e il loro grado di priorità nella selezione; più in generale, detto regolamento specifica i requisiti di accesso ai concorsi di assegnazione delle borse, nonché i criteri di merito, i termini e le modalità di selezione degli studenti a cui le borse di studio saranno attribuite.
2.2 L’Associazione sceglierà a sua unica discrezione l’Istituto/i ai cui studenti iscritti sarà rivolto in modo esclusivo il bando della borsa di studio. Tale scelta sarà effettuata, per ciascun anno scolastico, nell’ambito degli Istituti scolastici di secondo grado con sede nel territorio di San Giovanni in Fiore.
Art. 3 – Requisiti di ammissione alla selezione
3.1 Le borse di studio saranno conferite a seguito di una selezione pubblica per soli titoli.
3.2. Potranno partecipare alla selezione per l’assegnazione della borsa di studio gli studenti che dispongano dei seguenti requisiti:
- cittadinanza italiana;
- essere iscritto nelle liste elettorali del comune di residenza;
- di non aver riportato condanne penali, né sanzioni disciplinari;
- possesso del diploma di scuola media superiore con relativo percorso di studi svolto e terminato presso un istituto scolastico superiore con sede nel territorio del Comune di San Giovanni in Fiore, conseguito al termine del relativo anno scolastico;
- Sarà condizione per la fruizione del premio qualora il candidato opterà per il viaggio studio, il conseguimento della maggiore età da parte dello stesso.
Art. 4 – Bando di selezione
4.1 Ciascuna selezione pubblica finalizzata al conferimento delle borse di studio sarà resa nota con specifico bando da pubblicarsi entro il termine del mese di maggio dell’anno scolastico di riferimento. L’Associazione si impegna a inoltrare tempestivamente detto bando agli Istituti scolastici medi superiori di San Giovanni in Fiore e comunque a darne la più ampia diffusione.
4.2 Il bando di selezione dovrà indicare espressamente:
- i requisiti di partecipazione in possesso dei candidati;
- i criteri seguiti nella selezione dei candidati;
- le modalità di presentazione della domanda di partecipazione e la documentazione da produrre da parte dei candidati;
- il termine perentorio e le modalità entro cui la domanda di partecipazione dovrà essere presentata;
- specifiche in merito al contenuto della borsa di studio, con particolare riguardo all’ammontare della borsa e alle modalità di fruizione. Se trattasi di viaggio dovrà fornire indicazioni in merito alla destinazione, alla durata, al periodo di svolgimento e a ogni altro elemento ritenuto rilevante; se, invece, la borsa consisterà in un importo da destinare alla copertura delle tasse universitarie o all’acquisto di materiale didattico e/o funzionale allo studio, il bando dovrà fornire indicazioni almeno circa i termini di spesa e la documentazione di rendicontazione della stessa;
- le indicazioni di eventuali incompatibilità previste per il godimento della borsa;
- la disciplina del caso di eventuale rinuncia da parte del candidato risultato vincitore;
- le cause di esclusione dalla procedura selettiva.
Il bando potrà contenere ogni altro elemento che sarà ritenuto utile ai fini della selezione.
4.3 Il bando potrà essere pubblicato previa approvazione, a maggioranza dei presenti, da parte dell’assemblea dei soci dell’Associazione, specificatamente convocata.
Art. 5 – Domanda di partecipazione
5.1 I candidati partecipanti alla selezione dovranno presentare domanda di partecipazione entro il termine perentorio di scadenza indicato nel bando. La domanda, presentata in busta chiusa, dovrà essere corredata di tutta la documentazione richiesta nello stesso bando.
5.2 Saranno motivi di esclusione:
a) domande prive della firma autografa o incomplete;
b) domande presentate o spedite oltre il termine fissato dal bando;
c) mancanza dei requisiti di ordine generale di cui art. 3 del presente regolamento.
Art. 6 – Criteri di selezione e valutazione dei titoli
6.1 Ai sensi dell’art. 2 dello Statuto dell’Associazione, ai fini dell’assegnazione delle borse di studio i candidati alle borse saranno selezionati prioritariamente in base a criteri di meritevolezza e, in subordine, in base a criteri di ordine economico.
6.2 La selezione dei candidati avverrà sulla base dei seguenti titoli e delle seguenti certificazioni:
- diploma di scuola media superiore;
- scrutini intermedi (per trimestre e/o quadrimestre) e finali relativi agli ultimi tre anni di studi (3°, 4° e 5° anno scolastico);
- certificato ISEE o modello 740 relativo ai redditi dell’anno precedente del nucleo familiare di appartenenza del candidato.
6.3 I titoli saranno valutati secondo la seguente modalità:
6.3.1 Sarà attribuito peso pari al 25% a ciascuna delle seguenti votazioni riportate dal singolo candidato:
- votazione finale conseguita in sede di diploma di scuola media superiore tradotta in decimi;
- votazione media riportata in ciascuno degli ultimi tre anni scolastici, considerando, ai fini del calcolo di tale valore medio, tutti i voti – condotta inclusa, riportati in sede di scrutini intermedi e finali.
In formula:
P = (0,25 x 0,1 x VD) + 0,25 x VM3 + 0,25 x VM4 + 0,25 x VM5
dove:
P = punteggio in graduatoria;
VD = votazione di diploma;
VM3 = media matematica di tutti i voti conseguiti in sede di scrutini intermedi e finale del terzo anno di scuola superiore di secondo grado;
VM4 = media matematica di tutti i voti conseguiti in sede di scrutini intermedi e finale del quarto anno di scuola superiore di secondo grado;
VM5 = media matematica di tutti i voti conseguiti in sede di scrutini intermedi e finale del quinto anno di scuola superiore di secondo grado.
Il numero che costituirà P sarà arrotondato alla seconda cifra decimale.
6.3.2 A parità di punteggio P, sarà in posizione di vantaggio nella graduatoria finale il candidato con il nucleo familiare avente il minore valore ISEE e/o mod. 740 relativamente all’anno precedente;
6.4 In caso di parità sia nel punteggio P, sia nel requisito economico, la graduatoria sarà ordinata in base alla minore età anagrafica dei candidati.
Art. 7 Commissione Valutatrice
7.1 La Commissione Valutatrice per l’assegnazione delle borse di studio sarà designata annualmente, a maggioranza dei presenti, dall’Assemblea dei soci dell’Associazione appositamente convocata. La commissione sarà costituita da cinque componenti, ossia il Presidente dell’Associazione e da quattro componenti elettivi. La Commissione si riunirà per il numero di sedute necessario all’esame delle domande pervenute e comunque è tenuta a concludere i suoi lavori entro 20 giorni dalla data di scadenza dei termini per la presentazione delle domande.
7.2 La Commissione provvede all’esame della documentazione prodotta dai candidati; in particolare, la Commissione:
- verifica il possesso dei requisiti richiesti dal bando ai fini dell’accesso alla selezione, l’eventuale presenza di cause di esclusione e la completezza della documentazione presentata; in caso di riscontro negativo, è suo obbligo procedere all’esclusione dei candidati non in regola; la comunicazione di esclusione deve avvenire per iscritto con indicazione della relativa motivazione;
- valuta i titoli di studio presentati dai candidati per come prescritto dal presente regolamento e dal bando; solo in caso di parità di punteggio per merito procederà alla valutazione e comparazione delle condizioni economiche dei candidati;
- svolge la selezione per soli titoli, redige e approva la graduatoria finale, individua il vincitore della borsa di studio.
7.3 Il lavoro svolto dovrà risultare da apposito verbale sottoscritto da tutti i componenti della Commissione al termine di ciascuna seduta. Nel verbale dovranno risultare i punteggi complessivi attribuiti a ciascun candidato. La documentazione prodotta sarà accessibile, su richiesta, per tutti gli studenti candidati alla selezione, nel rispetto delle prescrizioni di cui al d.lgs. 196 del 30 giugno 2003 e s.m.i. in materia di protezione dei dati personali.
Art. 8 – Graduatoria, comunicazione ai vincitori, premiazione
8.1 La graduatoria dei candidati sarà trasmessa all’ Istituto/i scolastico/i superiore/i di San Giovanni in Fiore di riferimento del bando. L’Associazione si impegna comunque a darne la più ampia diffusione.
8.2 Le borse di studio sono conferite nelle forme e mezzi ritenuti più opportuni dall’Associazione in relazione al premio fruito ed esigenze di trasparenza. I vincitori delle borse di studio saranno informati mediante lettera raccomandata A.R. o altro mezzo d’ informazione.
8.3 Le premiazioni avverranno in forma pubblica.
Art. 9 – Accettazione, rinuncia
9.1 Il candidato vincitore deve fare pervenire all’Associazione una dichiarazione di accettazione della borsa entro 5 giorni consecutivi dal ricevimento della comunicazione di cui al precedente art.8.2. Il mancato ricevimento di detta comunicazione sarà inteso come rinuncia alla borsa di studio.
9.2 In caso di rinuncia alla borsa di studio subentrerà il candidato in posizione immediatamente successiva in graduatoria.
Art. 10 – Mancata assegnazione
10.1 La Commissione Valutatrice potrà riservarsi il diritto di non assegnare alcuna borsa di studio indicandone a verbale le motivazioni.
Art. 11 – Copertura assicurativa
11.1 Il vincitore della borsa di studio è consapevole che, l’associazione non provvederà a stipulare polizza assicurativa finalizzata a coprire eventuali infortuni che dovessero verificarsi durante il viaggio di studio. Il vincitore solleva da ogni e qualsiasi responsabilità, di qualunque natura, l’associazione, non potendo rivendicare alcunché nei confronti di questa.
Art. 12 – Norme finali
12.1 Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente regolamento e negli specifici bandi di concorso si rinvia alle norme di legge in materia di borse di studio.
12.2 Il presente regolamento è approvato dall’assemblea dei soci con voto favorevole all’ unanimità dei presenti. Le eventuali modifiche sono deliberate con le medesime modalità.
Il Presidente
Francesco Bilello